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Normativa regionale

Normative su tatuaggi e piercing in Marche

Le Marche sono una delle poche Regioni con una disciplina organica su tatuaggi e piercing: la L.R. 18 novembre 2013, n. 38 (vigente) e il Regolamento regionale 9 maggio 2016, n. 2 (vigente), adottato con D.G.R.

Cosa prevede Marche

Le Marche sono una delle poche Regioni con una disciplina organica su tatuaggi e piercing: la L.R. 18 novembre 2013, n. 38 (vigente) e il Regolamento regionale 9 maggio 2016, n. 2 (vigente), adottato con D.G.R. 445/2016, che contiene i requisiti igienico-sanitari di dettaglio (locali, apparecchiature, pigmenti, sterilizzazione, consenso informato). Esercizio subordinato a qualifica professionale e SCIA al SUAP; vigilanza dei Comuni e, per l'igiene, dell'ASUR. Formazione: profilo e standard formativi definiti dalla Giunta; il profilo attuale è quello approvato con D.G.R. 1598 del 28/12/2017 (che ha revocato la D.G.R. 755/2016) e i criteri di riconoscimento dei requisiti/regime transitorio sono dettati dalla D.G.R. 392/2019; qualifica conseguibile con percorso di 700 ore e aggiornamento quinquennale. NON esiste una 'linea guida regionale' separata: la materia igienico-sanitaria è nel r.r. 2/2016. NON esiste un albo/registro regionale degli operatori (solo l'obbligo di iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane per l'esercizio in forma autonoma). Sul piano nazionale NON esiste una legge e NON risulta alcun Accordo Stato-Regioni: l'unico riferimento sono le Circolari ministeriali 5.02.1998 n. 2.9/156 e 16.07.1998 n. 2.8/633.

Le fonti ufficiali

Qui sotto i documenti ufficiali della regione, aperti e verificati uno per uno. Sono la fonte di quanto scritto in questa pagina.

  • Legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 — Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercingConsiglio regionale delle Marche · Legge regionale · 18 novembre 2013 (B.U. 28 novembre 2013, n. 93)
    Norma quadro della Regione Marche. Art. 2 definizioni di tatuaggio e piercing; art. 3 modalità di svolgimento; art. 4 divieti (vietato ai minori di 14 anni; tra 14 e 18 anni solo con consenso informato di chi esercita la potestà genitoriale; vietate sedi anatomiche con conseguenze invalidanti permanenti; vietata l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie; vietati tatuaggi/piercing sugli animali; obbligo di informativa sui rischi); art. 5 competenze della Regione (regolamento attuativo); art. 6 competenze dei Comuni; art. 7 esercizio subordinato a SCIA e a formazione; art. 8 percorsi formativi e aggiornamenti obbligatori; art. 9 manifestazioni pubbliche autorizzate dalle autorità sanitarie locali; art. 10 vigilanza (Comuni + ASUR per i requisiti igienico-sanitari); art. 11 sanzioni amministrative da 1.000 a 15.000 euro; art. 12 norme transitorie. In attuazione dell'art. 5 è stato emanato il r.r. 2/2016.
    Stato: vigente — la banca dati del Consiglio regionale (URL con parametro arc=vig) riporta 'Stato: Vigente', nessuna nota di abrogazione/modifica e rimanda al r.r. 2/2016 come attuazione dell'art. 5. Pagina aperta con curl, HTTP 200, Content-Type text/html, il 3 ottobre 2026.
  • Regolamento regionale 9 maggio 2016, n. 2 — Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell'art. 5 della L.R. 18 novembre 2013, n. 38Giunta regionale delle Marche (regolamento approvato con D.G.R. n. 445 del 09/05/2016) · Regolamento regionale · 9 maggio 2016 (B.U. 26 maggio 2016, n. 61); approvato con D.G.R. n. 445 del 09/05/2016
    È la disciplina tecnico-igienica di dettaglio (non esiste una separata 'linea guida regionale': i contenuti igienico-sanitari sono qui). Art. 1 oggetto/ambito (include la dermopigmentazione e il trucco permanente/semipermanente); art. 2 modalità di esercizio: qualifica professionale + SCIA al Comune (via SUAP), responsabile tecnico, divieto di attività ambulante salvo manifestazioni, piercing al solo lobo auricolare in farmacie/gioiellerie con comunicazione alla struttura di prevenzione ASUR; art. 3 adempimenti organizzativi e igienico-sanitari (procedure di sanificazione/disinfezione/sterilizzazione, tracciabilità, DPI, biancheria monouso); art. 4 requisiti dei locali (superfici minime 9 mq prima postazione + 6 mq per le ulteriori, altezze, aerazione, lavabi a comando non manuale); art. 5 apparecchiature e pigmenti per tatuaggio (aghi monouso, marcatura CE, requisiti dei pigmenti); art. 6 apparecchiature per piercing; art. 7 sterilizzazione con autoclave, fasi e scadenza delle buste max 60 giorni, controllo annuale dell'autoclave; art. 8 divieti; art. 9 informativa e consenso informato (moduli e scheda individuale); art. 10 formazione e aggiornamento (profilo e standard definiti dalla Giunta; aggiornamento ogni 5 anni); art. 11 norme transitorie.
    Stato: vigente — la pagina ufficiale (parametro arc=vig) riporta 'Stato: Vigente' e il collegamento 'Vai al testo storico' (indice di norma non sostituita, senza testo vigente successivo). Pagina aperta con curl, HTTP 200, il 3 ottobre 2026.
  • D.G.R. n. 392 dell'8 aprile 2019 — Revoca della DGR 1618/2016 e nuova rideterminazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing (art. 8 L.R. 38/2013)Giunta regionale delle Marche · Delibera di Giunta regionale · 8 aprile 2019
    Disciplina il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e il regime transitorio per chi già esercitava. Revoca la DGR 1618/2016 e ridetermina criteri e modalità (allegato A). Nel testo si legge espressamente che 'con DGR n. 1598 del 28/12/2017 è stata revocata la DGR 755/2016 ed è stato approvato il nuovo profilo professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing'; prevede il corso di 90 ore per i soggetti in regime transitorio (punti 1 e 2) e la validità delle certificazioni rilasciate ai sensi della DGR 1598/2017 dagli Enti di formazione accreditati. È il documento ufficiale che fissa la catena di validità degli atti sulla formazione.
    Stato: vigente — PDF ufficiale della Regione Marche scaricato con curl, HTTP 200, Content-Type application/pdf (208 KB), il 3 ottobre 2026; nessun atto successivo che lo revochi è risultato reperibile/verificabile.
  • D.G.R. n. 755 del 18 luglio 2016 — Approvazione del profilo professionale di 'Operatore di tatuaggio/dermopigmentazione e piercing' e dei relativi standard formativi (art. 8 L.R. 38/2013)Giunta regionale delle Marche · Delibera di Giunta regionale · 18 luglio 2016
    Primo atto con cui la Giunta ha approvato il profilo professionale e gli standard formativi dell'operatore, inserendolo nel Repertorio regionale dei profili professionali (DGR 1412/2014). Contiene i contenuti formativi (rischi per la salute, linee guida per la prevenzione per operatori e utenti, ecc.).
    Stato: abrogata — revocata dalla DGR 1598 del 28/12/2017, come dichiarato testualmente nella DGR 392/2019 (fonte ufficiale aperta): 'con DGR n.1598 del 28/12/2017 è stata revocata la DGR 755/2016 ed è stato approvato il nuovo profilo professionale'. Il PDF resta pubblicato sul sito regionale (HTTP 200 application/pdf il 3/10/2026) ma il contenuto è superato: NON va presentato come vigente.
  • Il quadro normativo italiano dei tatuaggi (EpiCentro)Istituto Superiore di Sanità — EpiCentro · Scheda istituzionale — quadro normativo nazionale · pagina aggiornata (ultimi aggiornamenti citati 2022-2023)
    Attesta che in Italia NON esiste una legge nazionale specifica su tatuaggi e piercing; l'unico riferimento nazionale sono le Circolari del Ministero della Salute con le 'Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza' (Circolari 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e 16 luglio 1998 n. 2.8/633). Elenca le Marche tra le poche Regioni con una legge specifica. Ricorda il Decreto interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015 per la formazione sull'uso del dermografo. Da questa fonte NON emerge alcun 'Accordo Stato-Regioni' in materia.
    Stato: vigente/aggiornata — pagina ISS EpiCentro consultata con curl, HTTP 200, il 3 ottobre 2026. Conferma l'assenza di un Accordo/Intesa Stato-Regioni specifico su tatuaggi e piercing.
  • Circolare 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 — Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (integrata dalla Circolare 16 luglio 1998, n. 2.8/633)Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) · Circolare ministeriale (linee guida) · 5 febbraio 1998 (e 16 luglio 1998 per la seconda circolare)
    Testo integrale delle linee guida nazionali: norme igieniche generali, misure di barriera e precauzioni universali, misure di controllo ambientale; richiede che chi esegue tatuaggi/piercing chieda specifica autorizzazione all'azienda sanitaria locale competente, che accerti gli standard igienici; separazione aree pulite/sporche, guanti sterili monouso, sterilizzazione, informazione degli utenti e formazione degli operatori. È il recepibile quadro nazionale che la Regione Marche ha attuato con la propria L.R. 38/2013 e il r.r. 2/2016.
    Stato: vigente — mai abrogata; resta l'unico riferimento nazionale (confermato dalla scheda ISS EpiCentro). NOTA sulla fonte: il full text è consultato su indicenormativa.it (archivio editoriale non istituzionale), PDF aperto con curl, HTTP 200, application/pdf (147 KB), il 3 ottobre 2026; non è stato reperito un PDF istituzionale autonomo della circolare sul sito salute.gov.it.
  • ASUR Marche — Guida ai Servizi: tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività di estetista/acconciatore/tatuatoreASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) · Ente sanitario regionale — competenze · consultazione 2026
    La Guida ai Servizi di ASUR Marche elenca, tra le funzioni dei Servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende Sanitarie Territoriali, la 'tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività di estetista/acconciatore/tatuatore'. Conferma sul piano organizzativo la competenza ASUR in materia di igiene e sanità pubblica (art. 10 L.R. 38/2013 e art. 2 r.r. 2/2016, es. comunicazione obbligatoria per il piercing in farmacie/gioiellerie).
    Stato: vigente — pagina ufficiale ASUR Marche consultata con curl, HTTP 200, il 3 ottobre 2026.
Nota sulla vigenza

1) norme.marche.it (banca dati ufficiale delle norme regionali) NON è risultato raggiungibile dalla rete di verifica (timeout sia HTTPS sia HTTP): non ho quindi potuto aprire direttamente il testo ufficiale della D.G.R. 1598/2017 (profilo professionale vigente) né i decreti dirigenziali più recenti che la richiamano; l'esistenza e l'effetto abrogativo della DGR 1598/2017 su DGR 755/2016 sono comunque provati dalla D.G.R. 392/2019, aperta come PDF ufficiale. Da confermare in un secondo momento: numero/data del decreto (o della DGR) più recente che ha eventualmente aggiornato il profilo dopo il 2017. 2) Non è stata reperita alcuna 'linea guida regionale' delle Marche separata dal regolamento. 3) Nessun albo/registro regionale degli operatori è stato trovato (va confermato con verifica sul sito regionale, protetto da captcha). 4) Nessuna disposizione regionale specifica su anestetici topici rinvenuta nel r.r. 2/2016. 5) Non esiste alcun Accordo/Intesa Stato-Regioni su tatuaggi e piercing (pista smentita): il riferimento nazionale restano le circolari 1998. 6) La pagina riepilogativa 'Attività Produttive > Artigianato > Attività' di regione.marche.it è protetta da captcha (Radware) e non è stata aperta: i richiami in essa contenuti non sono considerati verificati. 7) Non è stato reperito un PDF istituzionale autonomo della Circolare 2.9/1998 sul sito salute.gov.it (il full text è letto su indicenormativa.it, fonte non istituzionale).

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