Normativa regionale
Normative su tatuaggi e piercing in Veneto
Il Veneto NON ha una legge regionale specifica su tatuaggi e piercing: la disciplina è affidata a un sistema di tutela igienico-sanitaria di fonte amministrativa (delibere di Giunta), avviato nel 2001 (DGR 693/2001, Circolare regi.
Cosa prevede Veneto
Il Veneto NON ha una legge regionale specifica su tatuaggi e piercing: la disciplina è affidata a un sistema di tutela igienico-sanitaria di fonte amministrativa (delibere di Giunta), avviato nel 2001 (DGR 693/2001, Circolare regionale n. 9/2001 attuata con DGR 1245/2001), aggiornato con DGR 2401/2010 e infine ridefinito con la DGR n. 11 del 9 gennaio 2013, che è l'atto quadro VIGENTE di riferimento (confermato dalla pagina istituzionale regione.veneto.it «Tatuatore e piercer» e dal Portale della Salute). Il modello poggia sulla 'doppia idoneità': soggettiva (corso di formazione igienico-sanitaria di 90 ore con esame finale, per il quale servono 18 anni e diploma/qualifica triennale) e oggettiva (requisiti igienico-sanitari dei locali). L'apertura dell'attività non richiede autorizzazione sanitaria preventiva ma una SCIA/Comunicazione Unica tramite SUAP (STARWEB – Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese), con obbligo di informare il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS competente per la vigilanza; è richiesto un responsabile tecnico per ogni sede ed è vietata l'attività in forma ambulante. La formazione è disciplinata dalla DGR n. 355 del 24 marzo 2016 (soggetti formatori: Organismi di formazione accreditati e Aziende ULSS), come integrata dal Decreto Dirigenziale n. 1286 del 9 novembre 2022. Il regolamento comunale uniforme è stato aggiornato con la DGR n. 1682 del 30 dicembre 2022 (che sostituisce lo schema tipo della DGR 440/2010), applicabile espressamente anche a tatuaggio e piercing, con il contenuto della SCIA, i requisiti dei locali, le sanzioni (25-500 euro) e le cause di sospensione/chiusura. Minori: la DGR 11/2013 richiede il consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale per i soggetti sotto i 18 anni, oltre al consenso informato scritto (conservato 5 anni) per tutti i trattamenti. Non esiste un albo/registro regionale professionale degli operatori (esiste l'elenco degli enti di formazione accreditati); l'anestesia/anestetici topici non sono disciplinati in modo specifico negli atti regionali esaminati. Confermato il quadro nazionale: nessun Accordo Stato-Regioni sulle linee guida tatuaggio/piercing; a livello statale restano le Circolari del Ministero della Sanità 5/02/1998 n. 2.9/156 e 16/07/1998 n. 2.8/633, fatte proprie dal Veneto.
Le fonti ufficiali
Qui sotto i documenti ufficiali della regione, aperti e verificati uno per uno. Sono la fonte di quanto scritto in questa pagina.
- DGR Veneto n. 11 del 9 gennaio 2013 – "Revisione della DGR n. 2401 del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" (atto integrale, BUR n. 10 del 25/01/2013)Regione del Veneto – Giunta Regionale / Bollettino Ufficiale (BUR) · Delibera di Giunta Regionale (atto quadro regionale) · 09/01/2013 (pubblicazione BUR n. 10 del 25/01/2013)Atto regionale di riferimento in materia: sostituisce e rivede la DGR n. 2401/2010, fonda il sistema regionale di tutela igienico-sanitaria sulla 'doppia idoneità' (soggettiva e oggettiva), definisce requisiti soggettivi (18 anni + idoneità igienico-sanitaria da corso), requisiti dei locali, procedura di avvio dell'attività (SCIA) con informativa al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS, vigilanza, divieto di attività ambulante, regole su minori e consenso informato. Si applica anche a trucco permanente/semi-permanente.Stato: vigente – non risultano atti di abrogazione; la pagina istituzionale regione.veneto.it «Tatuatore e piercer» la indica ancora come norma applicabile (all. A) e la scheda di normativa del Portale della Salute salute.regione.veneto.it la elenca e vi rimanda; confermata come 'attuale riferimento' anche dal documento regionale repository «Le iniziative della Regione del Veneto in materia di tatuaggi e piercing». URL aperto: HTTP 200, content-type text/html.
- Allegato A alla DGR n. 11 del 9 gennaio 2013 – "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" (testo integrale dell'allegato)Regione del Veneto – Giunta Regionale / Bollettino Ufficiale (BUR) · Allegato a Delibera di Giunta Regionale (documento tecnico igienico-sanitario) · 09/01/2013Contiene i requisiti di dettaglio: requisiti soggettivi e di ammissione al corso; requisiti igienico-sanitari dei locali (locali esclusivi, altezza minima 2,70 m, sala d'attesa separata, antibagno con rubinetteria a comando non manuale, aree dedicate a sanificazione/sterilizzazione e spogliatoio); documentazione da allegare alla SCIA (planimetria, contratto per smaltimento rifiuti sanitari, dichiarazioni sostitutive); misure di disinfezione/sterilizzazione e prescrizioni igienico-sanitarie; divieto di attività ambulante; consenso informato scritto (conservato 5 anni) e consenso scritto del genitore/tutore per i minori di 18 anni.Stato: vigente – allegato dell'atto quadro DGR 11/2013, nessuna abrogazione; verificato con terminale: HTTP 200, content-type application/pdf, file %PDF-1.4, testo estraibile (9 pagine).
- DGR Veneto n. 355 del 24 marzo 2016 – "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per esercente l'attività di tatuaggio e piercing" (BUR n. 29 del 29/03/2016)Regione del Veneto – Giunta Regionale / Bollettino Ufficiale (BUR) · Delibera di Giunta Regionale (formazione professionale) · 24/03/2016 (pubblicazione BUR n. 29 del 29/03/2016)Disciplina i percorsi formativi per l'idoneità igienico-sanitaria di tatuatore e piercer: approva Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione dei progetti formativi; individua quali soggetti formatori gli Organismi di formazione professionale accreditati e le Aziende ULSS; richiama i requisiti di ammissione (18 anni, diploma di istruzione secondaria di 2° grado o qualifica professionale almeno triennale) e il programma didattico approvato con DGR 693/2001.Stato: vigente – la pagina istituzionale regione.veneto.it «Tatuatore e piercer» la indica come norma che disciplina i percorsi formativi (come integrata dal Decreto Dirigenziale n. 1286/2022); non rinvenuta alcuna DGR successiva che la sostituisca. URL aperto: HTTP 200, content-type text/html.
- DGR Veneto n. 1682 del 30 dicembre 2022 – "Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" (Allegato A, testo integrale)Regione del Veneto – Giunta Regionale / Bollettino Ufficiale (BUR) · Delibera di Giunta Regionale + allegato (schema tipo di regolamento comunale) · 30/12/2022 (pubblicazione BUR n. 13 del 27/01/2023)Schema uniforme di regolamento comunale, espressamente applicabile anche alle attività di tatuaggio e piercing: contenuto della SCIA (art. 8), requisiti dei locali e norme igienico-sanitarie rinviati alla normativa nazionale/regionale (inclusa la DGR 11/2013), responsabile tecnico, informazione alla clientela, vigilanza, sospensione/chiusura dell'esercizio e sanzioni amministrative (art. 22: da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000). Dichiara di sostituire lo schema tipo approvato con DGR n. 440 del 23/02/2010.Stato: vigente – la stessa DGR dichiara di sostituire il precedente schema tipo (DGR n. 440/2010); pubblicata nel BUR n. 13/2023, non risulta abrogata. Verificato con terminale: HTTP 200, content-type application/pdf, file %PDF-1.4, testo estraibile (17 pagine).
- Regione del Veneto – pagina istituzionale «Tatuatore e piercer» (scheda procedura/attività produttive)Regione del Veneto – Direzione Industria, artigianato, commercio e servizi · Scheda informativa istituzionale (guida alla professione e all'apertura dell'attività) · pagina aggiornata (richiama atti fino al 2022 e l'elenco degli enti di formazione accreditati 'ago2024')Riepilogo operativo ufficiale: per esercitare servono 18 anni e corso di formazione di 90 ore con esame finale (idoneità soggettiva ex DGR 11/2013); percorsi formativi disciplinati dalla DGR 355/2016 come integrata dal Decreto Dirigenziale n. 1286/2022; requisiti di ammissione (diploma/qualifica triennale), credito formativo di 20 ore per estetiste, requisiti per studenti stranieri; apertura attività mediante registrazione su STARWEB / Sportello Telematico Artigiani e Registro Imprese (Comunicazione Unica verso Registro Imprese, INPS, INAIL, Agenzia Entrate e SUAP), previo possesso dei requisiti igienico-sanitari della DGR 11/2013; obbligo di un responsabile tecnico per ogni sede e divieto di attività ambulante; indicazioni sui contatti e sugli enti di formazione accreditati.Stato: vigente – pagina istituzionale attiva (HTTP 200, text/html) che rinvia come norme applicabili a Linee guida ministeriali 1998, DGR 11/2013, DGR 355/2016 e Decreto Dirigenziale 1286/2022.
- Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1286 del 9 novembre 2022 – definizione dei livelli di certificazione della lingua italiana e della documentazione sul titolo di studio per l'accesso ai percorsi formativi a riconoscimento regionale (integra, tra le altre, la DGR 355/2016)Regione del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione · Decreto dirigenziale · 09/11/2022Provvedimento trasversale che aggiorna i requisiti di accesso (certificazioni linguistiche e documentazione del titolo di studio) per aspiranti corsisti stranieri o con titolo estero nei percorsi formativi a riconoscimento regionale; è richiamato espressamente, tra gli altri, il percorso di cui alla DGR 355/2016 (tatuaggio e piercing) e la pagina regionale «Tatuatore e piercer» lo indica come integrazione vigente della DGR 355/2016 (es. certificazione di italiano livello B2).Stato: vigente – richiamato come atto vigente di integrazione dalla pagina istituzionale regione.veneto.it «Tatuatore e piercer»; verificato con terminale: HTTP 200, content-type application/pdf (file %PDF-1.4, testo estraibile).
- Portale della Salute della Regione del Veneto – pagina «Tatuaggi e piercing» (sezione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria / Persona e salute)Regione del Veneto – Area Sanità e Sociale (Portale della Salute) · Pagina tematica istituzionale (sanità pubblica/prevenzione) · pagina attiva (collegata alla scheda di normativa «DGR n. 11 del 9 gennaio 2013» del Portale della Salute)Pagina ufficiale del Portale della Salute dedicata a tatuaggi e piercing: indica la prevenzione di malattie infettive, allergie e patologie correlate come obiettivo di sanità pubblica regionale e rimanda alla normativa regionale di riferimento (DGR n. 11 del 9 gennaio 2013 integrata dal quadro igienico-sanitario regionale). Contenuto principale non estraibile staticamente (pagina renderizzata via JavaScript).Stato: vigente (indizio) – pagina del portale istituzionale attiva (HTTP 200, text/html) e collegata alla scheda «DGR n. 11 del 9 gennaio 2013» della sezione Normativa del Portale della Salute; contenuto non verificabile staticamente perché caricato via JavaScript.
1) Non risulta in Veneto una legge regionale né un regolamento regionale (di fonte consiliare) in materia di tatuaggio e piercing: la disciplina è di fonte amministrativa (DGR), quindi la vigenza va desunta dai richiami negli atti e nelle pagine istituzionali aggiornate, non da una clausola esplicita 'vigente' (la DGR 11/2013 non riporta una formula di vigenza). 2) Non è stato rinvenuto un albo/registro regionale degli operatori (tatuatori/piercer): esistono solo l'idoneità soggettiva e l'elenco degli enti di formazione accreditati. 3) Gli atti regionali non contengono una disciplina specifica degli anestetici topici. 4) La DGR 355/2016 non è reperibile come PDF sul BUR (verificata solo la pagina di dettaglio dell'atto); i decreti dirigenziali di approvazione degli esiti dei singoli percorsi formativi (es. decreti 2016-2020 richiamati dalla pagina «Bando_Tatuaggio») non sono stati verificati singolarmente. 5) La pagina del Portale della Salute «Tatuaggi e piercing» è renderizzata via JavaScript: il contenuto testuale non è estraibile staticamente, la verifica si limita a HTTP 200 e ai collegamenti alla normativa. 6) Atti superati/aggiornati da NON presentare come vigenti: Circolare regionale n. 9/2001 (aggiornata dalla DGR 11/2013), DGR 2401/2010 (rivista dalla DGR 11/2013), DGR 440/2010 (schema tipo sostituito dalla DGR 1682/2022).
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La normativa nelle altre regioni
La guida nazionale raccoglie le schede di tutte le regioni italiane, con i documenti ufficiali.
